Art. 2
In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 103.63.80, a nord, con la proprietà del comune di Campana, con il fosso delle Chiostre e con il fiume Vitravo; ad est, con il fosso Serre Marine; a sud, con la particella 26 dello stesso foglio e con il fosso Iaconiani;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 88.30.00, a nord, con la strada comunale Fratta-Pennuti; ad est e sud-est, con le particelle 4, 7, 12 e 14 del foglio 3, intestate alla stessa ditta; ad ovest, con la strada comunale San Marino e con la particella 26 del foglio 1, intestata alla stessa ditta;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 41.34.60, a nord, con la strada comunale Fratta-Pennuti; ad est, con la proprietà di Anania Antonio e con il fosso Budele; a sud, con le particelle 29 e 96 del foglio 4 e con la particella 14 del foglio 3; ad ovest, con il fosso Melognello;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 19.45.40, a nord, est ed ovest, con la particella 6 del foglio 12, intestate alla stessa ditta; a sud, con la strada provinciale Savelli-Strongoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;680#art-2