Art. 4
In vigore dal 27 ago 1951
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all', con l'indicazione dell'indennità offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;679#art-4