Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Via. 53.49.40, a nord, con il torrente Lepre e con la proprietà di Franco Francesco; a sud e sud-est, con la stessa proprietà; ad ovest, con la strada comunale Scannato; il secondo corpo, della superficie di Ha. 65.98.30, a nord, con il torrente Lepre; ad est, con la strada comunale Scannato; a sud e ad ovest, con il torrente Le pre e con proprietà dello stesso Romei Luigi Andrea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;674#art-2

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