Art. 1

In vigore dal 28 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione e l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il libro 1, titolo I e II, del Codice postale e delle telecomunicazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689; Ritenuta l'opportunità di istituire speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi; Sentito il Consiglio di amministrazione delle posti e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Gli articoli 219 e 221 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e della telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, sono modificati come dal seguente nuovo testo: Art. 219. - Il pagamento del diritto a favore del l'Amministrazione postale si effettua mediante l'applicazione di marche doppie speciali, sui bollettari di cui all'art. 216, in modo che la prima parte delle marche stesse rimanga sulla matrice e la seconda sulla figlia Le marche devono essere annullate con bollo a data subito dopo la loro applicazione. Art. 221. - Agli effetti delle penalità stabilite dal l'art. 58 del Codice postale, si considera come non avvenuto il pagamento del diritto spettante all'Amministrazione se durante il trasporto si riscontri che i pacchi o colli non siano accompagnati dalle relative bollette o che queste non siano munite delle prescritte marche. Egualmente il pagamento si considera come non avvenuto qualora si accerti che sulle matrici dei bollettari sottoposti a verifica, non siano applicate le relative marche o che sulle matrici o sulle bollette le marche siano applicate in senso inverso di quello prescritte nel precedente art. 219. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-11;770#art-1

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Art. 1 Istituzione di speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi. — Testo vigente | Portale Normativo