Art. 1
In vigore dal 26 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione e l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Le facoltà concesse all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l' del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399, per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi, sono estese alle rettificazioni di importo non superiore a L. 100 ciascuna.
Entro il limite di L. 100, l'Amministrazione si regolerà nel modo stabilito dall'art. 2 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-11;758#art-1