Art. 1

In vigore dal 25 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, relativa all'istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile; Visto il regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, che approva il regolamento per i direttori di aeroporto civile; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per i trasporti; Decreta: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento per i direttori di aeroporto civile, approvato col regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, è sostituito dal seguente: "I direttori di aeroporto civile, compatibilmente con le esigenze del servizio, possono ottenere dall'Amministrazione congedi, non deducibili dall'anzianità di servizio, che, in complesso, non eccedano il periodo di giorni 30 per ciascun anno. Durante i congedi stessi, viene conservato l'intero trattamento economico normale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 9. - FRASCA
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Art. 1 Modificazione dell'art. 13 del regolamento per i direttori di aeroporto civile, approvato con regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366. — Testo vigente | Portale Normativo