Testo Unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi

Art. 22

Art. 3, 2, 3, 4 e 5 comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 18 lug 1967
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, del T. U. delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 da iscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573#art-tud-22

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