Art. 1
In vigore dal 11 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 23 marzo 1950, con la quale il sindaco di Salmore in provincia di Cuneo chiede, in esecuzione della deliberazione della Giunta municipale n. 21, in data 9 giugno 1945, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 in data 10 giugno 1950, che sia ripristinata la denominazione "Salmour" di quel comune, modificata in quella attuale col regio decreto 21 giugno 1940, n. 912;
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Cuneo, espresso con deliberazione n. 11524/95 in data 18 settembre 1950;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il comune di Salmore riassume la denominazione di "Salmour".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 48. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;671#art-1