Art. 1

In vigore dal 8 set 1951
N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Siena in data 1 gennaio 1950, relativo all'unione temporanea "acque principaliter" delle parrocchie di San Tommaso Apostolo a Monteantico e di San Giovanni Evangelista a Casenovole, in Civitella Paganico (Grosseto). Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1951
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Art. 1 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea "acque principaliter" delle parrocchie di San Tommaso Apostolo a Monteantico e di San Giovanni Evangelista a Casenovole, in Civitella Paganico (Grosseto). — Testo vigente | Portale Normativo