Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 11 ago 1951
Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall' dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorità nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-39