Art. 1

In vigore dal 11 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: . Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-1

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