Art. 1
In vigore dal 29 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016, con la quale è stata autorizzata la maggiore spesa di lire 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 4 giugno 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Società anonima italiana per il completamento, armamento ed elettrificazione della ferrovia Bari-Barletta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 34. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;526#art-1