Art. 1

In vigore dal 29 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016, con la quale è stata autorizzata la maggiore spesa di lire 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta; Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 4 giugno 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Società anonima italiana per il completamento, armamento ed elettrificazione della ferrovia Bari-Barletta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 34. - FRASCA
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