Art. 1
In vigore dal 3 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 25 maggio 1951 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e quello dell'Amministrazione provinciale di Ancona per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della linea filoviaria extraurbana Ancona-Falconara in sostituzione e trasformazione della tramvia omonima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 73. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1344#art-1