Art. 1
In vigore dal 5 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, con la quale si è costituito il Parco nazionale dello Stelvio;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, n. 740, sul Parco nazionale dello Stelvio, composto di 21 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto dal Ministro preponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA - GONELLA - VANONI - TOGNI - SCELBA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 99. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rd-1