Art. 1
In vigore dal 5 ott 1951
N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono rettificate le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei decreti 14 giugno 1903, n. 255, 1 agosto 1904, n. 477, 11 settembre 1924, n. 1721 e nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061.
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 10. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-06;943#art-1