Art. 1

In vigore dal 10 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; Udito il parere, in data 19 aprile 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Castelsilano (Catanzaro), della superficie di Ha. 703.67.88, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Castelsilano (Catanzaro), della superficie di Ha. 703.67.88, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-05;511#art-1

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Art. 1 Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Castelsilano (Catanzaro). — Testo vigente | Portale Normativo