Art. 1

In vigore dal 5 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e 24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, numero 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178, e 11 giugno 1950, n. 622; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 137. - All'elenco degli insegnamenti della Scuola d'ingegneria aeronautica è aggiunto quello di: 15. Balistica e armi aeronautiche. All'art. 263 relativo alla Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche, l'insegnamento di esercitazioni di etnografia è sostituito con quello di "etnografia museografica" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 4. Psicologia. 5. Linguistica. 6. Sociologia. All'art. 264 relativo ai titoli di ammissione alla predetta Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche è aggiunto quanto appresso: "e i laureati dell'Istituto superiore orientale di Napoli". All'art. 265 è aggiunto il seguente comma: "Il corso degli studi per ciascun iscritto è stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al "ramo in cui intende specializzarsi". L'art. 267 è sostituito dal seguente: "Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento in scienze etnologiche, gli iscritti alla Scuola debbono aver superato gli esami degli insegnamenti biennali e di almeno tre fra gli insegnamenti annuali. Essi debbono inoltre presentare una dissertazione in una delle materie comprese fra gli insegnamenti costitutivi della Scuola". È abrogato l'art. 367 contenente la seguente norma: "Il direttore della Scuola di medicina del lavoro è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia". Dopo l'art. 383 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in cardiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in cardiologia. Art. 384. - È istituita presso la clinica medica dell'Università di Roma, la Scuola di perfezionamento in cardiologia. Art. 385. - Alla Scuola viene assegnato un corrispondente reparto clinico. Art. 386. - Il direttore della Scuola è il direttore della clinica medica. Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 387. - Durante il corso degli studi della Scuola, che ha la durata di due anni, vengono quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale e di terapia, mentre nei laboratori si svolgono esercitazioni teorico-pratiche e di elettrocardiografia, di radiologia e di fisiopatologia sperimentale. Art. 388. - La frequenza nei reparti clinici e negli ambulatori, alle lezioni e conferenze ed alle esercitazioni tecnico-pratiche è obbligatoria: i perfezionandi prestano servizio di assistenti nel reparto clinico di cardiologia. Art. 389. - Alla Scuola non sono ammessi, ogni anno, più di quattro medici, che abbiano conseguita la laurea in Italia; essi non potranno essere iscritti a nessun'altra scuola di perfezionamento contemporaneamente. A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso. Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione mia superiore a quattro si provvede alla scelta da parte della Direzione in base ai titoli di studio e ad esami scritti ed eventualmente anche orale a giudizio del direttore. Art. 390. - Il termine della presentazione delle domande d'iscrizione alla Scuola è stabilito inderogabile mente al 30 novembre di ogni anno. Art. 391. - Alla fine di ciascun anno scolastico, i perfezionandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per accedere all'esame di diploma. Art. 392. - Alla fine del secondo anno del corso degli studi ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione scritta su argomento di patologia cardiovascolare concordato fra il diplomando e il direttore della Scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 393. - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono costituite a norma degli articoli 301 e 302 dello statuto. Programma del corso. Lezioni: 1. Patologia e clinica cardiologica: due ore settimanali. 2. Semeiotica clinica cardiologica: un'ora settimanale. 3. Semeiotica strumentale cardiologica: un'ora settimanale. 4. Terapia medica cardiologica: un'ora settimanale. 5. Dimostrazioni di anatomia patologica: un'ora settimanale. 6. Dimostrazioni di radiologia cardiologica: un'ora settimanale. 7. Dimostrazioni di fisiopatologia cardiologica: un'ora settimanale. Conferenze si argomenti di: 1. Fisica ed elettrocardiografia superiore. 2. Fisiologia. 3. Farmacologia. 4. Medicina legale. 5. Lotta sociale contro il reumatismo e le cardiopatie. Esami di primo anno: anatomia e fisiologia normale e patologia del sistema cardiovascolare, semeiotica cardiologica clinica e strumentale. Esami del secondo anno: elettrocardiografia superiore, clinica e terapia cardiologica. Esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 40. - FRASCA
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