Art. 1
In vigore dal 20 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 23 con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa ha stabilito di procedere all'acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione della sede del Palazzo degli affari in Pisa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 2080 di proprietà del Monastero San Domenico di Pisa, alle condizioni previste nella deliberazione n. 23 del 25 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1951
EINAUDI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 87. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-11;361#art-1