Art. 2
In vigore dal 5 mag 1951
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1951
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 162. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-21;281#art-2