Art. 1
In vigore dal 29 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 68, recante norme per l'applicazione della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Calabria e per la istituzione di una Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
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Del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per la trattazione degli affari relativi alla Sezione speciale istituita per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, fa parte anche un componente scelto fra i rappresentanti delle Amministrazioni locali per la provincia di Reggio Calabria, da nominarsi nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-20;263#art-1