Art. 1

In vigore dal 25 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e col decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L' del regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, e modificato con decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323, è così modificato: "Quando le condizioni locali lo richiedano, o debbasi urgentemente provvedere a commissioni per le quali il termine di resa, previsto in epoca determinata, non consenta l'indugio necessario alla stipulazione di regolare contratto nelle forme di legge, e purchè la spesa per ogni fornitura di ciascun genere non ecceda le L. 600.000, possono le direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena provvedere in economia: 1) all'acquisto dei viveri e di quant'altro occorra pel mantenimento dei condannati e dei ricoverati; 2) all'acquisto delle materie da lavoro, nonché di macchinario industriale ed agricolo ed attrezzi da lavoro; 3) all'acquisto di effetti di vestiario ed armamento per il Corpo degli agenti di custodia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte del conti, addì 6 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 8. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-20;1054#art-1

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Art. 1 Modificazione al regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Testo vigente | Portale Normativo