Art. 1
In vigore dal 25 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e col decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L' del regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, e modificato con decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323, è così modificato:
"Quando le condizioni locali lo richiedano, o debbasi urgentemente provvedere a commissioni per le quali il termine di resa, previsto in epoca determinata, non consenta l'indugio necessario alla stipulazione di regolare contratto nelle forme di legge, e purchè la spesa per ogni fornitura di ciascun genere non ecceda le L. 600.000, possono le direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena provvedere in economia:
1) all'acquisto dei viveri e di quant'altro occorra pel mantenimento dei condannati e dei ricoverati;
2) all'acquisto delle materie da lavoro, nonché di macchinario industriale ed agricolo ed attrezzi da lavoro;
3) all'acquisto di effetti di vestiario ed armamento per il Corpo degli agenti di custodia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte del conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 8. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-20;1054#art-1