Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara
Art. 68
In vigore dal 13 ott 1951
Il numero massimo degli allievi ammessi alla Scuola per ogni anno è di venti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-68