Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

Art. 68

In vigore dal 13 ott 1951
Il numero massimo degli allievi ammessi alla Scuola per ogni anno è di venti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo