Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo IV

Art. 59

In vigore dal 13 ott 1951
I laureati in chimica sono ammessi al quarto anno, purchè abbiano frequentato per un anno i corsi di fisiologia generale e di chimica farmaceutica e tossicologica. I laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e i diplomati in farmacia, purchè in possesso del titolo di studio medio valido per l'ammissione alla Facoltà di farmacia, sono ammessi al terzo anno. Il Consiglio della facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in farmacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo