Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 13 ott 1951
Sono insegnamenti fondamentali: Primo biennio: 1. Chimica; 2. Fisica; 3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4. Anatomia umana normale (biennale); 5. Fisiologia umana (biennale al secondo e terzo anno); 6. Patologia generale (biennale al secondo e terzo anno). Secondo biennio: 7. Farmacologia; 8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 10. Anatomia e istologia patologica (prima parte dei corso biennale); 11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale), Sono insegnamenti complementari: 1. Chimica biologica; 2. Istologia ed embriologia generale; 3. Microbiologia; 4. Malattie infettive; 5. Semeiotica medica; 6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 7. Storia della medicina. Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni nei laboratori. Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale. Tutti gli insegnamenti a corso semestrale debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni. Le esercitazioni pratiche sulle discipline fondamentali sono obbligatorie per gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-25

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Art. 25 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo