Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 13 ott 1951
Sono insegnamenti fondamentali:
Primo biennio:
1. Chimica;
2. Fisica;
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4. Anatomia umana normale (biennale);
5. Fisiologia umana (biennale al secondo e terzo anno);
6. Patologia generale (biennale al secondo e terzo anno).
Secondo biennio:
7. Farmacologia;
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
10. Anatomia e istologia patologica (prima parte dei corso biennale);
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale),
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica biologica;
2. Istologia ed embriologia generale;
3. Microbiologia;
4. Malattie infettive;
5. Semeiotica medica;
6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
7. Storia della medicina.
Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni nei laboratori.
Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale. Tutti gli insegnamenti a corso semestrale debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni.
Le esercitazioni pratiche sulle discipline fondamentali sono obbligatorie per gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-25