Art. 1

In vigore dal 13 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1 ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934, n. 2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio 1939, n. 1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di apportare allo statuto medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n. 1096 e n. 465, nonché di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Università degli studi di Ferrara risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-rd-1

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