Art. 1
In vigore dal 24 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del Presidente dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria - A.N.F.I.M. - con sede in Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità. giuridica dell'Ente;
Visto l'atto costitutivo dell'Associazione per notaio Gustavo Adolfo Bavai di Roma n. 5218/2851 di repertorio 26 aprile 1947;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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È riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria - A.N.F.I.M. - con sede in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;492#art-1