Art. 1

In vigore dal 15 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione; Visto l'art. 5, ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926; Visto l'atto 13 maggio 1949, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 971, addizionale all'atto 10 luglio 1926, relativo alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano San Giovanni in Fiore; Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121; Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 967; Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 17 gennaio 1951, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, aggiuntivo a quello 13 maggio 1949, per regolare la totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario Comigliatello Silano-San Giovanni in Fiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 139. - FRASCA
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