Art. 1
In vigore dal 15 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione;
Visto l'art. 5, ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926;
Visto l'atto 13 maggio 1949, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 971, addizionale all'atto 10 luglio 1926, relativo alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano San Giovanni in Fiore;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;
Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 967;
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 17 gennaio 1951, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, aggiuntivo a quello 13 maggio 1949, per regolare la totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario Comigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 139. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;462#art-1