Art. 1

In vigore dal 18 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e scambi di Note fra l'Italia ed il Pakistan, conclusi a Roma il 29 giugno 1950.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-14;638#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo