Art. 2

In vigore dal 24 giu 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 dicembre 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
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