Art. 1

In vigore dal 9 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1936, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927; n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469, e 24 ottobre 1942, n. 1652; con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689; e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 e 30 ottobre 1949, n. 1169; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 14) egittologia; 15) filologia greco-latina; 16) archeologia cristiana; 17) filologia germanica; 18) filologia slava. Attuale art. 76. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale, negli Istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, di anatomia umana, di patologia generale, di antropologia, di paleontologia e igiene". Attuale art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: 13) geochimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 40. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-11;566#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo