Art. 1
In vigore dal 17 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 e 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 e 30 ottobre 1950, n. 1128;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
8) Diritto internazionale;
9) Economia e finanze delle imprese di assicurazione.
Attuale art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
11) "Idrologia medica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1951
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 143. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-11;472#art-1