Art. 1
In vigore dal 21 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
È approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203#art-1