Art. 1

In vigore dal 21 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: È approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. — Testo vigente | Portale Normativo