Art. 1

In vigore dal 14 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 6 febbraio 1951, numero 5624/92; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Baunei in provincia di Nuoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Baunei, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo