Art. 1
In vigore dal 31 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 525, col quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 21 giugno 1944 per la concessione alla "Società Filovie di Mestre" dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Mestre;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 15 febbraio 1951, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Società Filovie di Mestre (S.F.M.), con sede in Mestre, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova-Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1951
EINAUDI
D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 9. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-02;310#art-1