Art. 1
In vigore dal 15 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 8 settembre 1949 del commissario prefettizio del comune di Sant'Angelo in Grotte, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore nella frazione Bertoni dell'anzidetto Comune, con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti;
Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 3892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
È istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Bertoni e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1951
EINAUDI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato atta Corte dei conti, addì 9 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-15;309#art-1