Art. 1

In vigore dal 15 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni; Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale viene costituito, con sede in Bari, l'Ente autonomo "Fiera del Levante" e se ne approva lo statuto; Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931; Ritenuta la opportunità di introdurre ulteriori modifiche nel detto statuto; Vista la deliberazione 5 aprile 1950 del Consiglio generale dell'Ente Fiera di Bari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Levante" con sede in Bari, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931. L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1951 EINAUDI TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 147. - CONSOLI
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