Art. 1
In vigore dal 15 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 15 marzo 1951 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:
sigaretta "Cow Boy" a L. 13.000 il kg. convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-03;183#art-1