Art. 1

In vigore dal 15 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 15 marzo 1951 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto: sigaretta "Cow Boy" a L. 13.000 il kg. convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Immissione alla vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta denominata "Cow Boy". — Testo vigente | Portale Normativo