Art. 1
In vigore dal 31 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda 6 ottobre 1949, n. 1744, con la quale l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha chiesto la fusione, in unico comprensorio, degli attuali comprensori di bonifica di "Pantano e Caggiuni" e della Stornara, in provincia di Taranto, già classificati di bonifica e la aggregazione, al nuovo comprensorio di una zona intermedia di circa 6000 ettari, che peraltro non risulta fino ad ora classificata;
Vista la successiva domanda, senza data e pervenuta al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari il 4 marzo 1950, con la quale l'Ente ha precisato la precedente richiesta, nel senso che si provveda alla classifica dell'anzidetta zona, interclusa tra i comprensori di "Pantano e Caggiuni" e della Stornara;
Vista la corografia in scala 1: 25.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere 15 e 23 gennaio 1951, n. 4 e 170829 dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro;
Ritenuto che sussistono le circostanze per procedere alla richiesta classifica, allo scopo anche di armonizzare l'attività bonificatrice da svolgere nella intera zona, che presenta identità di caratteristiche e di esigenze ai fini della trasformazione dell'ordinamento produttivo;
Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
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Il territorio lungo il litorale jonico della provincia di Taranto e ricadente fra i comprensori di bonifica della Stornara e di "Pantano e Caggiuni" dell'estensione di circa 6000 ettari, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1951
EINAUDI
SEGNI - PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 27. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-03;1067#art-1