Art. 1
In vigore dal 24 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 26 del citato regio decreto-legge, che istituisce nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici uno speciale "Fondo di riserva" per far fronte ad eventuali deficienze che possano verificarsi nella gestione dell'Azienda stessa;
Visto l'art. 28 del citato regio decreto-legge che autorizza il prelevamento dei fondi per il reintegro del disavanzo;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e successive variazioni, che approva gli stati di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45;
Considerato che nell'esercizio medesimo, a causa delle contingenze belliche, si verificò una minore entrata in confronto alle previsioni iniziali e che, pertanto, nonostante le economie realizzate nella spesa, si ebbe una deficienza nella gestione di lire 643.963.919,48;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 375, che istituì il capitolo 9-bis dell'entrata del bilancio della Azienda predetta per l'esercizio finanziario 1944-45, con la seguente denominazione: "Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione";
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di L. 268.473.414,29 depositati in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad effettuare un secondo prelevamento dal proprio fondo di riserva esistente presso la Tesoreria centrale, di L. 63.963.919,48 per sopperire alla deficienza di pari importo verificatasi nella gestione dell'esercizio finanziario 1944-45, da imputarsi al capitolo 9-bis dell'entrata, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 375, con la seguente denominazione: "Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione".
Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1951
EINAUDI
SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1951
Atti del Governo, registro 41, foglio 13. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-22;611#art-1