Art. 2

In vigore dal 8 ago 1951
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica, in aggiunta al posto di professore di ruolo assegnato alla Facoltà di farmacia della Università di Napoli. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi dev'intendersi senz'altro soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1951 EINAUDI GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 45. - FRASCA
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Art. 2 Istituzione di un posto di ruolo di professore per l'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologica nell'Universita' di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo