Art. 1

In vigore dal 21 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 10 agosto 1950, n. 602; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 2.100.000 che si in scrivono al cap. 46 "Retribuzioni per incarichi conferiti, ecc." del medesimo stato di previsione. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Prelevazione di L. 2.100.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo