Art. 2
In vigore dal 24 lug 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 aprile 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - VANONI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 Luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-08;553#art-2