Art. 2

In vigore dal 24 lug 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 aprile 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - VANONI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 Luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 35. - FRASCA
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