Art. 23

In vigore dal 28 feb 1951
Il termine entro il quale gli interessati possono chiedere all'Ente la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-23

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