Art. 1
In vigore dal 28 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 29 maggio 1915, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1256, col quale fu assentita alla Società anonima ferrovie elettriche liguri la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Genova-Casella;
Ritenuto che con sentenza 29 dicembre 1933, del Tribunale di Genova, è stato dichiarato il fallimento della indicata Società;
Che sulla ferrovia di che trattasi, essendo venute a mancare le necessarie condizioni di sicurezza dell'esercizio, è stata ordinata in data 17 maggio 1949, la sospensione dell'esercizio medesimo;
Che con decreto Ministeriale 12 giugno 1949, n. 5940, non avendo la Società provveduto a ripristinare con l'esecuzione delle opere indispensabili le dette necessarie condizioni di sicurezza dell'esercizio, la gestione della ferrovia è stata affidata ad un commissario governativo;
Che è scaduto infruttuosamente il termine assegnato alla Società ai sensi e per gli effetti degli del decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Società anonima ferrovie elettriche liguri è decaduta dalla concessione della ferrovia Genova-Casella ad essa assentita con atto 29 maggio 1915, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1256.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951
EINAUDI
PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;218#art-1