Art. 1
In vigore dal 1 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:
1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica:
a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni;
2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi:
d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia;
3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta):
f) L. 600 (lire seicento).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;182#art-1