Art. 1

In vigore dal 1 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica: a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente; b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia; c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi: d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente; e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia; 3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta): f) L. 600 (lire seicento). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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