Art. 1
In vigore dal 27 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1948, n. 1216;
Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I contributi, dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-06;216#art-1