Art. 1
In vigore dal 17 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna "Elena di Savoia" di Napoli, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1860 del 20 settembre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 1948;
Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di ruolo di maestra di laboratorio per il rammendo previsto dalla suddetta tabella organica, in posto di ruolo di maestra di laboratorio per la maglieria;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, con il quale, fra l'altro, le maestre di laboratorio assumono la qualifica di insegnanti tecniche-pratiche;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 luglio 1951 il posto di ruolo di maestra di laboratorio per il rammendo previsto dalla tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna "Elena di Savoia" di Napoli, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1860 del 20 settembre 1947, è trasformato in posto di ruolo di insegnante tecnica, pratica per la maglieria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951
EINAUDI
GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 54. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;585#art-1