Art. 2
In vigore dal 4 mar 1951
L'art. 9 dello statuto dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1949, n. 393, è modificato nella forma seguente:
"Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un rappresentante dei lavoratori dell'industria, e da un rappresentante degli industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. Nelle deliberazioni del Collegio in caso di parità di voto prevale quello del presidente.
Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951
EINAUDI
MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 129. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;50#art-2