Art. 1

In vigore dal 12 giu 1951
N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi, con sede in Roma e ne viene approvato il relativo statuto. Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1951
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Istituto nazionale case popolari per ciechi, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo