Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 17
In vigore dal 29 apr 1951
. - Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione, per il tramite del direttore superiore della Circoscrizione doganale e trasmesse entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo circoscrizionale e di tutti i documenti esibiti dai richiedenti.
Qualora per l'istruttoria delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovrà esserne indicato il motivo nel verbale anzidetto.
Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie, di che al punto 3), dell', dovranno essere immediatamente trasmesse, con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione, non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo circoscrizionale.
Le domande di sovvenzione presentate da impiegati dei gradi 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati, con i relativi documenti, direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e con motivato parere dei capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio, a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-17